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Sez. L, Sentenza n. 5477 del 02/05/2000 (Rv. 536072 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA | Indicazione di limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536072-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA

Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo; l'ampiezza del vincolo, infatti, deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'indicazione dell'Italia e della Svizzera nel patto di non concorrenza dovesse essere intesa come divieto dello svolgimento dell'attività lavorativa determinata nel patto stesso nel territorio dei suddetti Stati e non come esclusione della prestazione della suddetta attività per società aventi la propria sede nell'indicato ambito territoriale ovunque il lavoratore si fosse trovato in quanto, tale ultima interpretazione, avrebbe comportato la nullità del patto stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)