Sez. L, Sentenza n. 15253 del 03/12/2001 (Rv. 550776 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA | Oggetto - Limitazione alle sole mansioni svolte dal lavoratore - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA
Il patto di non concorrenza, previsto dall'art. 2125 cod. civ., può riguardare una qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso, perciò, è nullo solo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. (Nella specie il giudice del merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto valido un patto stipulato con un impresa operante nel settore della produzione di articoli per giardinaggio e irrigazione che precludeva all'ex direttore commerciale lo svolgimento in Italia, Francia, Svizzera, Germania e Austria per un biennio di qualsiasi attività lavorativa alle dipendenze di imprese operanti nel medesimo settore e qualsiasi attività indipendente con essa concorrente, sul principale rilievo che la capacità professionale specifica del lavoratore non doveva essere posta in relazione all'esperienza lavorativa nel suddetto settore merceologico, ma andava individuata nel nucleo significativo delle mansioni svolte di direttore commerciale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)