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Sez. L, Sentenza n. 6744 del 10/05/2002 (Rv. 554305 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Amministrazione postale - Trasformazione in ente pubblico economico - Disciplina transitoria di cui all'art. 16 D.L. n. 487/1993 - Applicazione della normativa pubblicistica in tema di rapporto di lavoro sino alla stipulazione del contratto collettivo - Necessità - Applicabilità, sino a tale scadenza, della indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo di intesa del 23 luglio 1993 ai dipendenti della predetta amministrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554305-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

Pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico (art. 1 del D.L. n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, in legge n. 71 del 1994), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta disposto dell'art. 6 del D.L. citato, con la conseguente inapplicabilità, sino a quella data, della indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo di intesa del 23 luglio 1993 ai predetti dipendenti, già destinatari "ex lege" di indennità omologa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/1993 num. 87 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)