Sez. L, Sentenza n. 14111 del 01/10/2002 (Rv. 557725 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Amministrazione postale - Trasformazione in ente pubblico economico - Disciplina transitoria prevista dall'art 6 D.L. n. 487 del 1993 - Applicazione della normativa pubblicistica in tema di rapporto di lavoro sino alla stipulazione della contrattazione collettiva - Necessità - Applicabilità, fino a tale scadenza, della indennità di vacanza contrattuale prevista dal Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993 ai dipendenti della predetta amministrazione - Esclusione.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione Postale in ente pubblico economico (art 1 D.L. n.487 del 1993, convertito, con modificazioni, in legge n.71 del 1994), ai rapporti di lavoro fra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi applicabile, sino alla data di stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta il disposto dell'art 6 del D.L. citato, con la conseguente inapplicabilità, sino a quella data, della indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993 ai predetti dipendenti, già destinatari "ex lege" di indennità omologa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)