Sez. L, Sentenza n. 12177 del 02/07/2004 (Rv. 574073 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di recepimento nel CCNL 1994 per i dipendenti postali del Protocollo d'intesa 23 luglio 1993.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993 sottoscritto dal Presidente del Consiglio per l'allora Ente Poste Italiane, che introduceva una "indennità di vacanza contrattuale" per adeguare le retribuzioni dei lavoratori subordinati al mutato costo della vita nelle more e nella carenza dei rinnovi, fosse stato recepito nel successivo CCNL del 1994, e che pertanto ai dipendenti delle Poste spettasse l'indennità di vacanza contrattuale prevista dal predetto protocollo per il periodo successivo alla privatizzazione del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 26/11/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)