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Sez. L, Sentenza n. 23423 del 16/12/2004 (Rv. 578395 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di recepimento nel ccnl 26 novembre 1994 per i dipendenti postali del Protocollo d'intesa 23 luglio 1993.
Stato
decisa il 2004-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578395-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Con riferimento alla pretesa della indennità di vacanza contrattuale di dipendenti delle Poste Italiane, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 agosto 1998, in applicazione del Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, che sarebbe stato recepito da parte del primo contratto collettivo del 26 novembre 1994, risulta insufficiente la motivazione della sentenza di merito che, interpretando il detto contratto, ha accolto la tesi attorea sulla base del semplice richiamo, espresso in forma generica nel preambolo al testo contrattuale, ai principi del Protocollo stesso (costituente atto politico di indirizzo o di programmazione), senza spiegare perchè detto richiamo abbia comportato il recepimento delle disposizioni concernenti la vacanza contrattuale, nonchè sulla base della previsione (art. 65 del ccnl) di una una tantum di lire 160.000, definita quale parziale recupero del valore reale del salario, senza chiarire come si sia potuto superare il dato letterale e ritenere detto emolumento riconducibile alla indennità prevista dal citato Protocollo (per altro avendo riguardo non alla vacanza contrattuale che ha preceduto il contratto stesso, bensì a quella successiva alla scadenza del medesimo, così determinando anzitempo la misura di una indennità per una situazione meramente ipotetica e dalle dimensioni temporali non conosciute).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)