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Sez. 5, Sentenza n. 6549 del 13/05/1998 Ud. (dep. 03/06/1998) Rv. 211362 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione senza autorizzazione - Revoca dell'autorizzazione - Comunicazione ex art. 9 legge 396/90 - Ricevuta di ritorno non restituita per compiuta giacenza - Prova della consegna al destinatario - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211362-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

Ai fini della configurazione del reato di emissione di assegni senza autorizzazione, previsto dall'art. 1 legge 386 del 1990, la ricevuta di ritorno della lettera raccomandata fornisce certezza dell'avvenuta comunicazione della revoca di autorizzazione da parte del trattario, sicché, in mancanza, il mero fatto che la missiva spedita dal trattario non sia ritornata al mittente per compiuta giacenza non implica per se solo, e cioè senza verifica presso l'ufficio postale, che essa sia stata realmente consegnata al destinatario prima dell'emissione dell'assegno, e perciò la prova del reato.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)