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Sez. 5, Sentenza n. 386 del 21/11/1997 Ud. (dep. 14/01/1998) Rv. 209714 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione senza autorizzazione - Revoca dell'autorizzazione - Comunicazione ex art.9 n. 396/90 - Ricezione da parte del traente - Necessità - Natura di dichiarazione recettizia ex art. 1334 cod.civ. - Presunzione di conoscenza ex art.1355 - Possibilità di prova contraria.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209714-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

Ai fini della configurazione del reato di emissione di assegni a vuoto previsto dall'art.1 della legge 15.12.1990, n.386 è necessaria la ricezione da parte del traente della comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni ex art.9 stessa legge, comunicazione che si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui giunge al suo indirizzo, secondo l'art.1355 cod. civ., salva la prova contraria del destinatario che dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)