Sez. 2, Sentenza n. 10351 del 02/12/1994 (Rv. 488994 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Successione nel tempo di norme edilizie - Norme successive più restrittive - Costruzioni già sorte alla loro entrata in vigore - Inapplicabilità - Nuove norme meno restrittive - Immediata applicabilità - Limiti - Effetti - Danni prodottisi "medio tempore" - Risarcibilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE
In caso di successione di norme edilizie il principio dell'immediata applicazione dello "ius superveniens" deve essere armonizzato con l'esigenza del rispetto dei diritti quesiti, talché nell'ipotesi che le nuove norme siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte, mentre nell'ipotesi d nuove norme meno restrittive il principio richiamato trova unico limite nell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione, con la conseguenza che non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme e che siano consentiti dalla normativa sopravvenuta, salvo il diritto al risarcimento dei danni prodottisi "medio tempore", ossia di quelli conseguenti all'illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua esecuzione e l'entrata in vigore della nuova disciplina.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)