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Sez. 2 - , Sentenza n. 17160 del 24/06/2008 (Rv. 604081 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Successione nel tempo di regolamenti urbanistici locali - Applicazione dello "ius superveniens" agli edifici già ultimati nelle strutture organiche - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604081-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE

In materia di violazione delle norme dettate per il rispetto delle distanze legali, lo "Jus superveniens" che contenga prescrizioni più restrittive, incontra la limitazione dei diritti quesiti e non trova applicazione per le costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possono considerarsi già sorte per l'attuale realizzazione delle strutture organiche, che costituiscono il punto di riferimento per la misurazione delle distanze legali. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva fatto riferimento a normative relative a due diversi strumenti urbanistici succedutisi nel tempo per la misurazione dell'altezza degli edifici e il calcolo delle distanze).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)