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Sez. 2, Sentenza n. 9348 del 03/09/1991 (Rv. 473724 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - In genere | Successioni nel tempo di norme edilizie - Norme successive più restrittive - Costruzioni già sorte alla loro entrata in vigore - Inapplicabilità - Nuove norme meno restrittive - Immediata applicabilità - Limiti - Effetti - Danni prodottisi "medio tempore" - Risarcibilità.
Stato
decisa il 1991-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473724-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - In genere

Nel caso di successione nel tempo di norme edilizie, se le norme successive siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte, mentre nell'ipotesi di nuove norme meno restrittive, il principio della immediata applicabilità dello "ius superveniens" trova l'unico limite nell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o meno della costruzione, con la conseguenza che non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme e che siano consentiti dalla normativa sopravvenuta, né, qualora la costruzione risulti illegittima anche alla stregua della disciplina sopravvenuta, ordinarsene l'arretramento in misura maggiore di quella necessaria ad assicurare il rispetto della nuova prescrizione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi "medio tempore", ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua esecuzione e l'avvento della nuova disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)