Sez. 2, Sentenza n. 7185 del 04/08/1997 (Rv. 506403 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE | "Jus superveniens" - Efficacia immediata - Limiti - Costruzione iniziata e normativa sopravvenuta più restrittiva - Inapplicabilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE
Se dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulle distanze tra edifici, o sulla loro volumetria o altezza, il costruttore deve conformarsi allo "jus superveniens" (art. 11 disp. prel. cod. civ.), salvo che la costruzione sia già iniziata, perché in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, non può esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidatesi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)