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Sez. 1, Sentenza n. 7298 del 07/08/1997 (Rv. 506521 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Presupposto soggettivo - Stato d'insolvenza - Conoscenza - necessità - Sufficienza di mera conoscibilità astratta - Esclusione - Desumibilità da elementi presuntivi - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506521-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma legge fall., il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza e non dalla semplice conoscibilità' da parte dell'autore dell'atto revocabile e nel momento stesso in cui l'atto viene posto in essere. Peraltro, la dimostrazione di detta conoscenza, costituendo essa la condizione psicologica di un soggetto, non può non avvenire indirettamente (salvo situazioni confessorie) tramite una dimostrazione sul piano della logica concatenazione di eventi e condotte del soggetto stesso che, in base al criterio di normalità assunto a parametro di valutazione consente la prova presuntiva della conoscenza personale di eventi, altrimenti indimostrata e indimostrabile (Il S.C. nella specie ha ritenuto fondata la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza in presenza di una trascrizione del sequestro conservativo su di un immobile e della pubblicazione di protesti cambiari, benché' l'acquirente risiedesse in una provincia diversa da quella ove era pubblicato il bollettino dei protesti).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)