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Sez. 6, Sentenza n. 12098 del 03/11/2003 Ud. (dep. 12/03/2004) Rv. 228481 - 01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Accordo di Schengen - Area giudiziaria europea - Principio del ne bis in idem - Condizioni di applicabilità - Identità del fatto - Fattispecie associativa.
Stato
decisa il 2003-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228481-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Il principio del "ne bis in idem" stabilito con riguardo alle sentenze penali pronunciate dai Paesi dell'Unione Europea dall'art. 54 della legge 30 settembre 1993, n. 388, attuativa della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, presuppone l'identità del fatto. Nel caso di partecipazione all'estero ad un'associazione criminale (nella specie: delitto di banda armata, per la partecipazione alla struttura "estero" delle Brigate Rosse) formatasi ed operante in Italia, da parte di un cittadino italiano, tale condotta è rilevante ai fini della giurisdizione penale italiana, risultando il reato associativo non solo commesso in Italia ma caratterizzato dal programma criminoso di compiere atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico dello Stato italiano. Ne consegue che non può ritenersi ostativa la sentenza definitiva pronunciata nel Paese straniero a carico del predetto in relazione alla responsabilità per la fattispecie generale di delitto associativo (nella specie "association de mailfaiteurs", in quanto il fatto già giudicato è del tutto diverso da quello in relazione al quale viene esercitata la giurisdizione penale in Italia.

Riferimenti normativi: Legge 30/09/1993 num. 388 art. 54, Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)