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Sez. 6, Sentenza n. 44830 del 22/09/2004 Ud. (dep. 18/11/2004) Rv. 230595 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reati commessi nel territorio dello Stato - Cittadino italiano già processato all'estero - Nuovo giudizio nello Stato - Divieto del "bis in idem" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230595-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE

Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, prevedendo l'art. 11 comma primo cod. pen. la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 cod. pen., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato. (La Corte ha escluso che il principio di rinnovazione del giudizio contenuto nell'art. 11 cod. pen. possa ritenersi derogato dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ovvero dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, o dall' l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, oppure dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 138 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)