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Sez. L, Sentenza n. 4216 del 17/07/1979 (Rv. 400734 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - FORMA - RICHIESTA SCRITTA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE ED ATTI DELLA RELATIVA PROCEDURA - SUFFICIENZA - COMUNICAZIONE DELLA RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ACCERTAMENTO DELLA VOLONTA DI IMPUGNAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1979-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400734-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - FORMA - RICHIESTA SCRITTA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE ED ATTI DELLA RELATIVA PROCEDURA - SUFFICIENZA - COMUNICAZIONE DELLA RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ACCERTAMENTO DELLA VOLONTA DI IMPUGNAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

La volonta di impugnare il licenziamento, che deve essere manifestata per iscritto dal lavoratore entro sessanta giorni dalla ricezione del licenziamento stesso, puo essere contenuta nella richiesta scritta della procedura di conciliazione (prevista dall'art 7 della legge n 604 del 1966) che e diretta all'ufficio provinciale del lavoro e, a detto fine impugnativo, deve risultare comunicata anche al datore di lavoro, nonche in Atti compiuti nel corso della medesima procedura.L'accertamento di tale volonta e della cognizione di essa avutane dal datore di lavoro e compito esclusivo del giudice di merito, la cui decisione, se immune da vizi logici, e incensurabile in Cassazione. (V 647/75, mass n 373977; (Conf 1962/74, mass n 370195).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)