Sez. 1, Sentenza n. 19722 del 22/04/2005 Ud. (dep. 24/05/2005) Rv. 232223 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato - Inosservanza ingiustificata - Mancanza di motivazione dell'ordine - Reato - Insussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Il reato di ingiustificato trattenimento di uno straniero nel territorio dello Stato non si configura se l'ordine impartito dal Questore (art. 14, comma quinto bis D.Lgs. n. 286 del 1998) non sia motivato, anche se sia stato adeguatamente motivato il decreto prefettizio di espulsione, in quanto i due provvedimenti non sono sovrapponibili, riguardando il decreto prefettizio i presupposti dell'espulsione e l'ordine del Questore le modalità della stessa. (La Corte ha rilevato che la motivazione è imposta dall'art. 3, comma primo, Legge n. 241 del 1990, che prescrive la necessità della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario, con le uniche eccezioni degli atti normativi e degli atti a contenuto generale, oltre che dell'esistenza di una norma specifica che escluda l'obbligo di motivazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)