Sez. 1, Sentenza n. 42555 del 09/11/2005 Ud. (dep. 24/11/2005) Rv. 232670 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato - Inosservanza ingiustificata - Mancanza di motivazione dell'ordine - Reato - Insussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Il reato di ingiustificato trattenimento di uno straniero nel territorio dello Stato non si configura in assenza di un'adeguata motivazione dell'ordine impartito dal questore (art. 14, comma quinto bis D.Lgs. n. 286 del 1998), ed il controllo sulla motivazione compete al giudice del procedimento per inottemperanza all'ordine stesso. (La Corte ha rilevato che la motivazione è imposta dall'art. 3, comma primo, della legge n. 241 del 1990, che prescrive la necessità della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario, con le uniche eccezioni degli atti normativi e degli atti a contenuto generale, oltre che dell'esistenza di una norma specifica che escluda l'obbligo di motivazione. Ha altresì chiarito che non è sufficiente un'adeguata motivazione del decreto prefettizio di espulsione, in quanto i due provvedimenti non sono sovrapponibili, riguardando quello del prefetto i presupposti e quello del questore le modalità dell'espulsione. Ha infine evidenziato che il carattere tassativo della sequenza delle modalità di espulsione è ragione aggiuntiva dell'obbligo di motivazione).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)