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Sez. 1, Sentenza n. 4189 del 13/11/2003 Cc. (dep. 04/02/2004) Rv. 229997 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - Inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato - Assenza di motivazione, nel provvedimento amministrativo, circa le ragioni della impossibilità di accoglienza dello straniero in un centro di permanenza - Illegittimità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229997-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Il provvedimento con cui il questore impartisce allo straniero l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, sul presupposto tra l'altro che non sia possibile trattenere l'interessato presso un centro di permanenza temporanea (art. 14, comma quinto-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), è adeguatamente motivato mediante la mera enunciazione di tale circostanza, che si riferisce ad un dato di fatto noto all'autorità amministrativa procedente. Ne consegue l'illegittimità dell'ordinanza con la quale il giudice, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo erroneamente ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, respinga la richiesta di convalida dell'arresto dello straniero che non abbia ottemperato all'ordine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)