Sez. 1, Sentenza n. 10164 del 18/10/1990 (Rv. 469479 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE - RELATIVA SOPRATTASSA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - COGNIZIONE DEL TRIBUNALE EX ARTT. 9 E 25 COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA - DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE - RELATIVA SOPRATTASSA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - COGNIZIONE DEL TRIBUNALE EX ARTT. 9 E 25 COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA - DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad ingiunzione per il pagamento della cosiddetta tassa per la circolazione degli autoveicoli e della relativa soprattassa, l'opposizione dell'intimato è devoluta alla cognizione del tribunale, ai sensi degli artt. 9 e 25 cod. proc. civ., considerato che l'ingiunzione medesima ha ad oggetto una imposta e la sanzione pecuniaria conseguente alla sua evasione, e, quindi, si sottrae alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689; anche per quanto attiene alla Competenza funzionale del pretore in ordine al giudizio d'opposizione. (V 4408/83, mass n 429319).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST., Decreto Legge 05/02/1953 num. 39 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)