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Sez. 1, Ordinanza n. 14057 del 26/07/2004 (Rv. 574978 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Opposizione - Competenza funzionale del giudice del luogo della commessa violazione - Applicabilità dell'art. 25 cod. proc. civ. (foro della P.A.) - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574978-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizioni ad ordinanze - ingiunzione è funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione, criterio al quale non deroga l'art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, in ragione della specialità del procedimento di opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)