Sez. 3, Ordinanza n. 14562 del 11/10/2002 (Rv. 557860 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Confisca - Opposizione - Competenza funzionale del giudice del luogo della commessa violazione - Applicabilità dell'art. 25 cod. proc. civ. (foro della P.A.) - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
Per le opposizioni ai provvedimenti di confisca amministrativa è funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l'art. 25 cod. proc. civ. che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Ciò consegue alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze - ingiunzione per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e la possibilità per la stessa autorità di stare in giudizio personalmente tramite propri funzionari.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)