Sez. 5, Sentenza n. 12885 del 21/05/2008 (Rv. 603312 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione ex artt. 2 bis e 3 del d.l. n. 564 del 1994 - IVA - Rettifica delle dichiarazioni - Definizione - Presupposti - Proposta di concordato dell'Ufficio - Adesione - Pagamento delle somme dovute - Perfezione dell'accertamento - Revocabilità, integrabilità o modificabilità da parte dell'Ufficio - Preclusione - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
L'accertamento con adesione, in forza del quale può essere definita la rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'IVA, si perfeziona, secondo quanto previsto dagli artt. 2 bis e 3 del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dall'art. 8 del d.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, con l'adesione del contribuente alla proposta di concordato dell'Ufficio ed il pagamento delle relative somme dovute, e non è successivamente revocabile, integrabile o modificabile da parte dello stesso Ufficio, non rilevando che quest'ultimo non fosse a conoscenza, in data anteriore alla proposta di accertamento con adesione rivolta al contribuente, di elementi, dati e notizie pur se relativi agli illeciti tributari, penali di cui al d.l. 10 luglio 1982, n. 424, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 424, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 13/04/1995 num. 177 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)