Sez. 3, Sentenza n. 1150 del 20/01/2005 (Rv. 578767 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Soggetti obbligati - Terzo - Obblighi nei confronti degli stipulanti - Configurabilità - Esclusione
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE
Nel contratto in favore di terzi, che può essere costituito da un contratto di albergo, purchè lo stipulante vi abbia un interesse, che può essere economico, istituzionale o anche morale, lo stipulante rimane parte contrattuale, mentre il terzo non è parte nè in senso sostanziale nè in senso formale e deve limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, senza che a suo carico possano discendere obbligazioni verso il promittente. Ne consegue che è sempre lo stipulante ad essere obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata da parte del terzo e, in caso di ritardo, alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del disposto dell'art. 1591 cod civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)