Sez. 3, Sentenza n. 707 del 22/01/2002 (Rv. 551727 - 01)
ALBERGHI - CONTRATTO DI ALBERGO E DI PENSIONE | Contratto di albergo - Oggetto - Natura - Forma - Perfezionamento - Interpretazione.
ALBERGHI - CONTRATTO DI ALBERGO E DI PENSIONE
Il contratto di albergo, che ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura dei servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale, è un contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori, che si perfeziona, anche verbalmente, normalmente con la conferma, da parte dell'albergatore, della disponibilità dell'alloggio, indipendentemente dall'assegnazione (e, a maggior ragione, dall'occupazione) della camera, ma si può concludere anche fra persone lontane mediante scambio di proposta ed accettazione, nel qual caso si considera concluso nel momento in cui il proponente, che può essere indifferentemente l'albergatore o il cliente, viene a conoscenza dell'accettazione, e, ove sorgano contestazioni sulle obbligazioni vicendevolmente assunte, occorre avere riguardo alla proposta, quale si è delineata anche nel corso di eventuali trattative orali, tenuto conto che l'accettazione che contenga modifiche o integrazioni si trasforma in nuova proposta, bisognevole, a sua volta, di accettazione da parte dell'originario proponente.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)