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Sez. 5, Sentenza n. 6330 del 03/05/2002 (Rv. 554070 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Accertamento ai sensi degli artt. 5 d.P.R. n. 597 del 1973 (ora d.P.R. 917 del 1986) e 40 d.P.R. n. 600 del 1973 - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società (I.LO.R.) e dai soci (I.R.P.E.F.) - Notifica dell'avviso di accertamento relativo ai redditi della società, con rinvio per relationem a verbali, anche ai singoli soci - Nullità dell'avviso ex art. 42 d.P.R. n. 600 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554070-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In materia di accertamento dei redditi delle società e di quello di partecipazione dei soci, ai sensi degli artt. 5 d.P.R. n. 597 del 1973 (corrispondente all'attuale art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986) e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prescrive che si proceda <<con unico atto>> alla rettifica del reddito della società e di quello del socio, l'avviso di accertamento in rettifica dell'I.R.P.E.F. dovuta dal socio di una società di persone, cui sia stata notificata anche la copia della rettifica per l'I.LO.R. riguardante la società, non accompagnata dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza su cui era fondata <<per relationem>>, non è nullo, per violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600, atteso che l'atto, anche se non conosciuto dal socio, era da questo conoscibile.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)