diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20707 del 03/10/2007 (Rv. 601055 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Accertamento del reddito della società - Relativo avviso - Notifica ai singoli soci - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601055-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In tema di accertamento dei redditi prodotti in forma associata, di cui all'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la unitarietà dell'accertamento ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalla società e ai fini delle imposte sui redditi dei singoli soci, prescritta dall'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non comporta che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società debba essere, a pena di nullità, notificato ai singoli soci. Per questi ultimi, quindi, la predetta notifica non è necessaria in funzione dell'accertamento del reddito di partecipazione, automaticamente imputato al socio, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 597 del 1973 (poi art. 5 TUIR), ai fini IRPEF in relazione alla sua quota di partecipazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)