Sez. L, Sentenza n. 1458 del 10/02/1987 (Rv. 450902 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - SITUAZIONI PARTICOLARI, IDONEE AD INDURRE IL LAVORATORE A RINUNCIE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - SITUAZIONI PARTICOLARI, IDONEE AD INDURRE IL LAVORATORE A RINUNCIE - IRRILEVANZA.*
Alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972), la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore decorre anche in costanza del rapporto di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità, la cui sussistenza è incontestabile, dopo l'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, nel caso di rapporto soggetto alla disciplina dell'art. 18 della stessa legge; né, in tale situazione, detta decorrenza può essere esclusa per l'esistenza di concrete situazioni particolari tali da indurre il lavoratore (timoroso, nella specie, di non conseguire un'elargizione del datore di lavoro a carattere discrezionale) a rinunciare all'Esercizio dei propri diritti. (V 2765/85, mass n 440542; (V 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)