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Sez. L, Sentenza n. 2765 del 30/04/1985 (Rv. 440542 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - STABILITÀ DEL RAPPORTO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO - ESISTENZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI SOGGETTIVE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440542-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - STABILITÀ DEL RAPPORTO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO - ESISTENZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI SOGGETTIVE - IRRILEVANZA.*

La garanzia di stabilità del rapporto, di lavoro, qual'è assicurata dal disposto dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo, è tale da far decorrere la prescrizione dei diritti di natura retributiva in costanza di rapporto e ciò indipendentemente dall'esistenza, nel caso concreto, di particolari situazioni che, valutate soggettivamente, possano indurre il dipendente a rinunciare all'Esercizio di quei suoi diritti. (nella specie la C.S. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - pur avendo accertato che il rapporto di lavoro era soggetto alla tutela reale dettata dall'art. 18 citato - aveva non di meno ritenuto sospeso il decorso della prescrizione in costanza di rapporto affermando che era riscontrabile la sussistenza di particolari situazioni concrete tali da indurre il lavoratore a rinunciare all'Esercizio del suo diritto, quale il timore di mutamento di mansioni). (V 4916/81, mass n 415661; (V 3571/77, mass n 387173, Corte costituzionale n 174 del 1972; (Conf 73/84, mass n 432333; (Conf 1073/84, mass n 433229; (Conf 2471/84, mass n 434496).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)