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Sez. U, Sentenza n. 5896 del 01/07/1997 (Rv. 505631 - 01)

MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) | Incarico di riscossione di un credito - Effetti - Legittimazione del mandatario ad agire contro il debitore - Sussistenza - Trasferimento della titolarità del credito - Esclusione - Conferimento del mandato nell'esclusivo interesse del mandatario - Irrilevanza - Controversia contro una U.S.L. per la riscossione di somme dovute ad un farmacista mandante dell'attore, a titolo di rimborso dei medicinali forniti - Legittimazione passiva della U.S.L. convenuta in giudizio - Giudicato sulla legittimazione formatosi in analogo giudizio fra la USL e lo stesso attore, in qualità di mandatario di altro farmacista - Opponibilità nel secondo giudizio - Esclusione - Transazione intervenuta in ulteriore analogo giudizio promosso per altro farmacista - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505631-01

MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO)

Il mandato a riscuotere un credito, attribuisce al mandatario la legittimazione ad agire per la riscossione, ma, diversamente dalla cessione del credito, non trasferisce la titolarità di questo al mandatario, neppur quando il mandato gli sia conferito nel suo esclusivo interesse. Pertanto nel giudizio promosso contro una U.S.L. dal mandatario "in rem propriam" di un farmacista per la riscossione delle somme dovute al mandante quale rimborso del costo dei medicinali forniti, la questione della legittimazione passiva del convenuto (in relazione alla sua qualità di USL designata dalla Regione ad emettere gli ordinativi di pagamento in luogo delle singole Unità sanitarie locali territorialmente competenti) non è coperta dal giudicato formatosi in analoga controversia promossa contro la stessa USL dal medesimo attore, quale mandatario "in rem propriam" di un altro farmacista, difettando, comunque, l'identità' delle parti dei due giudizi, con l'ulteriore conseguenza che sulla suddetta questione di legittimazione neppure può spiegare efficacia l'accordo transattivo intervenuto in ulteriore analogo giudizio fra la medesima U.S.L. e l'attore, quale mandatario di un terzo farmacista, attesa, anche in tale ipotesi, la diversità soggettiva degli stipulanti, e tenuto conto inoltre che la transazione non comporta implicito riconoscimento della validità di una o di entrambe le contrapposte tesi delle parti e non consente, quindi, di considerare ammessa da una di esse la propria legittimazione passiva, quando anche questa abbia formato oggetto della controversia poi transattivamente conclusa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)