Sez. 5, Sentenza n. 2168 del 03/02/2005 (Rv. 579404 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Indennità di fine rapporto - Percezione avvenuta a decorrere dall'1 gennaio 1980 - Riliquidazione dell'imposta in base alla disciplina più favorevole dettata dagli artt. 4 e 5 della legge n. 482 del 1985 - Spettanza - Condizioni - Giudizio pendente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina - Sufficienza - Presentazione dell'istanza di rimborso nel termine decadenziale ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di IRPEF sull'indennità di fine rapporto, nel caso di percezione dell'indennità a decorrere dall'1 gennaio 1980, ai fini della riliquidazione dell'imposta secondo i criteri più favorevoli dettati dalla legge 29 settembre 1985, n. 482, è sufficiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 di detta legge, che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sia pendente un giudizio in ordine alla richiesta di rimborso, senza necessità, in tale ipotesi, che l'istanza sia stata presentata nel termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; nè occorre alcuna ulteriore istanza, costituendo la sua presentazione una mera facoltà alla quale il legislatore attribuisce valore legale di rinuncia al giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)