Sez. 5, Sentenza n. 23398 del 19/11/2010 (Rv. 615770 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Dipendente provinciale - Indennità supplementare di fine rapporto - Ritenuta IRPEF operata - Rimborso - Disciplina dettata dagli artt. 4 e 5 della legge n. 482 del 1985 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a detta indennità liquidata nel 1989.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di IRPEF, alla domanda di rimborso della ritenuta operata sull'indennità supplementare di fine rapporto erogata da una provincia ad un suo dipendente collocato a riposo si applica la disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nel solo caso in cui si tratti di indennità liquidate dopo il 1° gennaio 1980 e sempre che il rapporto di imposta, al momento dell'entrata in vigore della normativa, non sia ancora stato definito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, con riferimento alla predetta indennità liquidata nel 1989, non fosse applicabile la ricordata disciplina transitoria e che l'istanza di rimborso dovesse essere regolata dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 e, quindi, dovesse essere presentata entro il termine di diciotto mesi dal versamento della ritenuta previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)