Sez. L, Sentenza n. 7010 del 23/11/1983 (Rv. 431649 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - NECESSITÀ - ACCORDI STIPULATI DA TALI ASSOCIAZIONI IN ORDINE ALLA CONSISTENZA NUMERICA MINIMA DI DETTE RAPPRESENTANZE - CONTRASTO CON L'ART. 19 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - NECESSITÀ - ACCORDI STIPULATI DA TALI ASSOCIAZIONI IN ORDINE ALLA CONSISTENZA NUMERICA MINIMA DI DETTE RAPPRESENTANZE - CONTRASTO CON L'ART. 19 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INSUSSISTENZA.*
Le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ancorché costituite ad iniziativa dei lavoratori, devono essere riconosciute dalle associazioni sindacali nel cui ambito soltanto esse possono sorgere ed operare, rimanendo perciò condizionata l'esistenza dei suddetti organismi alla volontà di tali associazioni, le quali possono o meno recepirle nel proprio seno. Conseguentemente non contrastano con la citata norma gli accordi stipulati dalle stesse associazioni sindacali, e concernenti la consistenza numerica minima delle rappresentanze aziendali, dato l'interesse a che in una struttura aziendale non si verifichi una proliferazione di minuscoli organismi i quali possono anche rappresentare un ostacolo alla realizzazione delle finalità sindacali. (V 5057/81, mass n 415851; (V 2847/79, mass n 399167).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)