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Sez. U, Sentenza n. 5057 del 08/09/1981 (Rv. 415851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI POSTCORPORATIVI - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - LIMITI - ART. 19 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - ART. 3 DELLA CONVENZIONE 24 GIUGNO 1970 TRA L'ASSOCIAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E L'ASSOCIAZIONE DEI BANCARI ITALIANI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI POSTCORPORATIVI - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - LIMITI - ART. 19 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - ART. 3 DELLA CONVENZIONE 24 GIUGNO 1970 TRA L'ASSOCIAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E L'ASSOCIAZIONE DEI BANCARI ITALIANI - LEGITTIMITÀ.*

Il diritto dei lavoratori di promuovere la Costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, previsto dall'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, si pone come una specie rispetto al diritto garantito ai lavoratori medesimi dal precedente art. 14 di "costituire associazioni sindacali... All'interno dei luoghi di lavoro", avendo ad oggetto la creazione di organismi non necessariamente identificantisi con quelle associazioni, ma da esse distinti per il carattere esclusivo della particolare tutela assicurata ai loro dirigenti e dei poteri loro conferiti (artt. 20 a 22 e 24 a 27 della legge n. 300 del 1970), ed è limitato dal diritto riconosciuto dall'art. 19 citato ai Sindacati, i quali, alla stregua di detta norma, possono impedire la formazione di rappresentanze aziendali, rifiutando di recepirle nel proprio seno, senza che siffatta limitazione presenti profili di incostituzionalità, poiché, trattasi di una scelta razionale e consapevole del legislatore volta ad evitare l'Esercizio delle funzioni degli organismi sindacali da parte di singoli individui o di piccoli gruppi isolati di lavoratori, privi dei requisiti necessari ai fini di un'effettiva rappresentanza aziendale, con pregiudizio per l'operosità aziendale e dell'imprenditore e per gli interessi collettivi degli stessi lavoratori. Ne consegue che è legittimo, in quanto espressione del diritto attribuito ai Sindacati dal menzionato art. 19, l'art. 3 della convenzione stipulata il 24 giugno 1970 tra l'associazione delle casse di risparmio italiane e l'associazione dei bancari italiani, con cui si è subordinata la Costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, in ciascuna unità produttiva, all'adesione di almeno otto dipendenti. (Conf. 2847/79, mass. N. 399167; (contra 4718/77, mass. N. 388328).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Contr. Coll. 24/06/1970 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)