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Sez. L, Sentenza n. 14314 del 06/06/2013 (Rv. 627142 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Disciplina - Caratteristiche - Prosecuzione della titolarità del rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro distaccante - Conseguenze sul piano economico - Fattispecie in tema di valutazione di norma collettiva relativa all'attribuzione della P.E.D. in favore dei dipendenti postali.
Stato
decisa il 2013-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627142-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

La figura del "distacco" o "comando" del lavoratore comporta un cambio nell'esercizio del potere direttivo - perché il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo - ma non incide sulla titolarità del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il rapporto di lavoro resta disciplinato ai fini economici dalle regole applicabili al datore distaccante. (Nella specie, precedente l'entrata in vigore dell'art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, interpretando le norme collettive che prevedevano il riconoscimento della P.E.D. in favore dei dipendenti di Poste s.p.a. "in servizio" ad una certa data, aveva rilevato che la posizione di comando presso altro ente non escludeva il dipendente comandato dalla platea dei possibili beneficiari della prestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)