Sez. L, Sentenza n. 1572 del 26/01/2006 (Rv. 586854 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Impossibilità per il soggetto iscritto a Cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati - Diritto alla restituzione - Insussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'impossibilità per il soggetto iscritto a Cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in conseguenza dell'inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle casse o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, o non possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale e, quindi, in conseguenza dell'inesistenza di un giustificato vantaggio della cassa o dell'istituto di previdenza e assistenza che ha riscosso i contributi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)