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Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 18/05/1973 (Rv. 364157 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - RIMESSIONE DELLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTATIVITA.*
Stato
decisa il 1973-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364157-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - RIMESSIONE DELLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTATIVITA.*

L'art 645 cod proc civ, stabilendo che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti all'ufficio al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, determina una Competenza funzionale ed inderogabile, non modificabile per ragioni di connessione neppure nelle particolari ipotesi previste dagli artt 34, 35 e 36 cod proc civ. conseguentemente, ove nel giudizio di opposizione sia proposta una domanda riconvenzionale che ecceda il limite massimo della sua Competenza, il giudice adito non puo rimettere tutta la causa al giudice superiore per ragioni di valore, ma, separati i due procedimenti, deve rimettere al giudice superiore soltanto quello relativo alla domanda riconvenzionale e trattenere quello relativo all'opposizione all'ingiunzione, salva la facolta di disporre la sospensione di tale procedimento, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, in attesa della decisione sull'altra causa. (Conf 1788/72, mass n 358763; 391/72, mass n 356287).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)