Sez. 5, Sentenza n. 15275 del 28/11/2000 (Rv. 542232 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione della Commissione tributaria di secondo grado - Impugnazioni - Regime transitorio introdotto dagli artt. 74 e 75 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Deposito del dispositivo prima del primo aprile 1996 (seguito dalla pubblicazione della decisione entro il 30 maggio 1996) - Impugnazione alla Corte d'appello - Ammissibilità - Presupposti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 74 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 contempla l'esperibilità, avverso la decisione resa dalla Commissione tributaria di secondo grado, dell'impugnazione alla Corte d'appello secondo la previgente normativa, in pendenza del relativo termine al primo aprile 1996, cioè alla data d'insediamento delle nuove commissioni tributarie. Tale disposizione transitoria deve essere coordinata con il successivo art. 75 comma primo (nel testo fissato, da ultimo, con l'art. 12 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996 n. 556), che stabilisce la persistente operatività della disciplina anteriore ove all'indicata data, risulti ancora pendente il termine per il ricorso alla commissione centrale, ed anche nel caso di deposito - alla data medesima - del solo dispositivo della decisione di secondo grado (seguito dalla pubblicazione della decisione stessa entro il 30 maggio 1996). Il collegamento delle due norme transitorie non consente di delimitare l'applicazione dell'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sull'impugnazione alla corte d'appello, ipotesi in cui sia già in corso il relativo termine (novanta giorni) dopo la scadenza di quello (sessanta giorni) per ricorrere alla commissione centrale, atteso che, anche la pendenza di quest'ultimo termine al primo aprile 1996, al pari del verificarsi della situazione ritenuta equipollente (anteriore deposito del dispositivo della statuizione di secondo grado), rende operante la disciplina delle impugnazioni di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, senza eccezioni o delimitazioni, e, dunque, senza esclusione di detto art. 40 (dopo lo spirare del termine per il ricorso alla commissione centrale - Nella specie è stata confermata l'ammissibilità dell'impugnazione alla Corte d'appello avverso una pronuncia di secondo grado, pubblicata il 10 aprile 1996, il cui dispositivo era stato depositato il 20 gennaio 1996).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 74, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)