Sez. 1, Sentenza n. 10793 del 04/11/1997 (Rv. 509457 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione alla Commissione Tributaria di secondo grado - Impugnazione - Pubblicazione prima dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie - Disciplina applicabile.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, alla stregua della disciplina introdotta dagli artt. 75, primo comma, del D.Lgs n. 546 del 1992, 69 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993 n. 427, 1, comma primo, del D.L. 26 settembre 1995 n. 403, convertito in legge 20 novembre 1995 n. 495, l'impugnazione delle decisioni delle commissioni provinciali di secondo grado deve essere proposta alla commissione tributaria centrale o alla corte d'appello, secondo la disciplina dettata dal d.P.R. n. 636 del 1972, se tali decisioni sono pubblicate prima del primo aprile 1996, mentre se sono pubblicate successivamente si applica la nuova disciplina del D.Lgs 546 del 1992, senza che su tale disciplina spieghino effetti l'art. 2, lett. I del D.L. 15 marzo 1996, n. 123, non convertito in legge, l'art. 2, lett. I del D.L. 16 maggio 1996 n. 259, anch'esso non convertito, l'art. 12, lett. I del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996 n. 556.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 69 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1995 num. 403 art. 1, Legge 20/11/1995 num. 495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)