Sez. 1, Sentenza n. 2941 del 20/03/1998 (Rv. 513771 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione della Commissione Tributaria di secondo grado - Pubblicazione o deposito del solo dispositivo in epoca antecedente al primo aprile 1996 - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, per il disposto dell'art. 75, primo comma, del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'art. 69, comma terzo, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993 n. 427, e dell'art. 12, comma primo, del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996 n. 556, la impugnazione delle decisioni delle Commissioni tributarie di secondo grado, per le quali alla data di insediamento della istituite nuove commissioni (primo aprile 1996) penda il termine per l'impugnazione (pendenza che è determinata dalla pubblicazione dell'intera decisione da impugnare) oppure sia stato depositato in segreteria il dispositivo della decisione - avendo il citato art. 12 equiparato alla pendenza del termine di impugnazione il deposito del solo dispositivo della decisione - va proposta innanzi alla Commissione Tributaria Centrale ovvero alternativamente innanzi alla Corte di Appello. Conseguentemente il ricorso proposto avverso la decisione della Commissione tributaria di secondo grado innanzi alla Corte di cassazione deve esser dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 69 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 12, Legge 24/10/1996 num. 556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)