Sez. 1, Sentenza n. 3366 del 01/04/1998 (Rv. 514114 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Decisione della Commissione tributaria di secondo grado - Emanazione anteriore all'insediamento delle nuove commissioni tributarie ex D.lgs. n. 546 del 1992 e successive modifiche - Impugnazione - Ricorso immediato per cassazione - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Le decisioni delle Commissioni tributarie di secondo grado emesse (rese, cioè, pubbliche mediante deposito in cancelleria) in data anteriore a quella di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali, e per le quali penda ancora il termine per l'impugnativa, rientrano nella previsione degli artt. 74 e 75 primo comma del D.lgs. n. 546 del 1992 (come modificati dall'art. 69 comma terzo D.L. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993), così che, ad esse, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 636 del 1972, con conseguente impugnabilità delle stesse soltanto dinanzi alla Corte di appello ovvero alla Commissione Tributaria Centrale, e senza che, ove impugnate con ricorso per cassazione, possa trovare ingresso l'eventuale istanza diretta ad ottenere la rimessione della parte dinanzi alla Commissione Tributaria centrale onde evitare la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1992 num. 545 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 69, Legge 20/11/1995 num. 495 art. 1, Legge 24/10/1996 num. 556 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)