Sez. 3, Sentenza n. 1646 del 31/05/1971 (Rv. 352082 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - PENITENZIALE - DIFFERENZA - SUSSISTENZA DI CAPARRA CONFIRMATORIA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - PENITENZIALE - DIFFERENZA - SUSSISTENZA DI CAPARRA CONFIRMATORIA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La caparra ha normalmente carattere confirmatorio essa, oltre a dimostrare esteriormente la conclusione del contratto e ad integrare una anticipata parziale esecuzione della prestazione convenuta, puo anche avere un contenuto risarcitorio, in quanto costituisce un incremento patrimoniale a favore del contraente adempiente ed a carico di quello inadempiente. La caparra penitenziale (che si ha quando la stipulazione della pena di recesso si accompagni alla dazione di una somma di denaro o di una quantita di altre cose fungibili), a differenza della caparra confirmatoria, funziona non gia come un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volonta unilaterale. Spetta al giudice di merito accertare se le parti abbiano inteso dare alla caparra carattere confirmatorio, o meno, ed il suo apprezzamento a tal riguardo e incensurabile in Sede di legittimita ove sia sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici o giuridici. (V 924'68, mass n 332270).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)