Sez. 2, Sentenza n. 437 del 28/01/1985 (Rv. 438646 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - IN GENERE - NORMALE CARATTERE CONFIRMATORIO - CONSEGUENZE - DEFINIZIONE DI PENITENZIALE ADOTTATA DAI CONTRAENTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - IN GENERE - NORMALE CARATTERE CONFIRMATORIO - CONSEGUENZE - DEFINIZIONE DI PENITENZIALE ADOTTATA DAI CONTRAENTI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La caparra ha normalmente carattere confirmatorio e tale natura deve, quindi, ad essa essere riconosciuto, qualora non risulti che le parti si siano convenzionalmente riservato, attraverso la sua stipulazione, il diritto di recesso unilaterale, a nulla rilevando in senso contrario la mera definizione di penitenziale adottata dai contraenti, in quanto per la configurabilità della caparra di cui all'art. 1386 cod. civ., si richiede la esplicita conclusione del patto di recesso verso il pagamento di un corrispettivo. (V 854/67, mass n 327008; (V 3972/56; (Conf 3027/82, mass n 420957; (Conf 4628/79, mass n 401156; (Conf 3678/79, mass n 400096; (Conf 2339/79, mass n 398678; (Conf 2897/72, mass n 360625; (Conf 1646/71, mass n 352082).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)