Sez. 2, Sentenza n. 3027 del 15/05/1982 (Rv. 420957 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - PENITENZIALE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - NORMALE CARATTERE CONFIRMATORIO DELLA CAPARRA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - PENITENZIALE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - NORMALE CARATTERE CONFIRMATORIO DELLA CAPARRA - LIMITI.*
La caparra confirmatoria e la caparra penitenziale si differenziano tra loro, in quanto: la prima costituisce una Forma di liquidazione convenzionale del danno, pattuita dai contraenti anteriormente all'eventuale inadempimento, che lascia peraltro libera la parte non inadempiente di pretendere l'esecuzione o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni, secondo i principi generali (anziché ritenere la caparra ricevuta o pretendere il doppio di quella data); la seconda costituisce invece il corrispettivo del diritto di recesso, convenzionalmente stabilito, nell'ipotesi in cui le parti abbiano inteso riservarsi il diritto di recedere dal contratto, con conseguente possibilità di sciogliere il contratto stesso per effetto della dichiarazione unilaterale recettizia del recedente ed il solo Obbligo del medesimo di soggiacere alla perdita della caparra data o di restituire il doppio di quella ricevuta, senza che l'altra parte possa pretendere altro. Ne consegue che la caparra ha normalmente carattere confirmatorio, salvo che non risulti dall'accertamento della volontà contrattuale, affidato alla valutazione insindacabile del giudice di merito, che le parti abbiano voluto riservarsi convenzionalmente, mediante essa, il diritto di recedere dal contratto. (V 2339/79, mass n 398678; (V 2897/72, mass n 360625; (V 1646/71, mass n 352082).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)