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Sez. L, Sentenza n. 6133 del 26/11/1984 (Rv. 437773 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PRINCIPIO DELLA NON DECORRENZA IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - OPERATIVITÀ - PRESUPPOSTI - STABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437773-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PRINCIPIO DELLA NON DECORRENZA IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - OPERATIVITÀ - PRESUPPOSTI - STABILITÀ - ESTREMI.*

Il principio della non decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto di lavoro opera solo relativamente ai rapporti che non siano assistiti dalla stabilità, la quale si concreta in presenza di una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e la efficacia del licenziamento al ricorso di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo, il che, se, per la generalità dei casi, coincide, attualmente con l'ambito di operatività della legge n. 300 del 1970, può anche realizzarsi ogni qualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al lavoratore una tutela di pari intensità. (Conf 117/84, mass n 432375; (Conf 5445/83, mass n 430367; (Conf 1371/82, mass n 419211).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)