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Sez. L, Sentenza n. 1371 del 05/03/1982 (Rv. 419211 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO - NON DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - LIMITI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419211-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO - NON DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - LIMITI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, se per la generalità dei casi coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970, n. 300 (dati gli effetti attribuiti dall'articolo 18 all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604), può anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensità. (Conf 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)