Sez. L, Sentenza n. 5445 del 20/08/1983 (Rv. 430367 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - NON DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - LIMITI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - NON DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - LIMITI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio della non decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto di lavoro opera solo relativamente ai rapporti che non siano assistiti dalla stabilità, la quale si concreta in presenza di una disciplina che sul piano sostanziale subordini la legittimità e la efficacia del licenziamento al ricorso di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo, il che, se per la generalità dei casi coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge n. 300 del 1970, può anche realizzarsi ogni qualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al lavoratore una tutela di pari intensità. (Conf 1314/83, mass n 426113; (Conf 1371/82, mass n 419211; (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)