Sez. 1, Sentenza n. 13887 del 11/12/1999 (Rv. 532041 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità ex art. 46 e ex art. 40 legge n. 2365/1865 - Presupposti - Fattispecie in materia di espropriazione parziale.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'indennità di cui all'articolo 46 della legge n. 2356 del 1865 è destinata a risarcire il danno conseguente all'esecuzione di un'opera pubblica senza che sia intervenuto esproprio; ove invece intervenga un'esproprio parziale, ricadente su una parte di un complesso funzionale, l'indennità trova la sua disciplina nel disposto dell'articolo 40 legge cit. che consente di determinare la diminuzione di valore commerciale subita dal fondo residuo per effetto delle oggettive menomazioni subite - salvo, poi, in ossequio al disposto dell'articolo 5 bis della legge n. 865 del 1971, a determinare l'indennità nella semisomma del valore venale con i redditi dominicali coacervati, ove si tratti di terreno fabbricabile - (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'indennità di cui all'articolo 40 cit. in un'ipotesi in cui si era verificata in danno del fondo residuo la perdita di un passo carrabile sulla strada statale).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)