Sez. 1, Sentenza n. 899 del 09/02/1990 (Rv. 465212 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - ASSOGGETTAMENTO DELLA PORZIONE RESIDUA A SERVITÙ DI PASSAGGIO - INDENNITÀ EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - ASSOGGETTAMENTO DELLA PORZIONE RESIDUA A SERVITÙ DI PASSAGGIO - INDENNITÀ EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO.*
Qualora, a seguito dell'espropriazione parziale di un fondo, la porzione residua venga di fatto assoggettata a servitù, per effetto dell'utilizzazione, al fine dell'accesso all'opera pubblica, di una preesistente strada a servizio dell'intero immobile dell'espropriato, a quest'ultimo deve essere riconosciuta l'indennità di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, trattandosi di norma riguardante tanto il proprietario del fondo contiguo, quanto il proprietario di detta porzione residua, ove risultino gravati di servitù, od abbiano a soffrire danni permanenti, in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica. (V 2044/62, mass n 253188).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)