Sez. U, Sentenza n. 1474 del 13/05/1968 (Rv. 333132 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA- PROFESSIONI INTELLETTUALI - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - EFFETTI - NULLITA ASSOLUTA DEL CONTRATTO - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - ESCLUSIONI- COMPIMENTO DI ATTIVITA DI COMPETENZA DI ALTRE CATEGORIE - EQUIVALENZA ALLA MANCANZA DI ISCRIZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA- PROFESSIONI INTELLETTUALI - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - EFFETTI - NULLITA ASSOLUTA DEL CONTRATTO - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - ESCLUSIONI- COMPIMENTO DI ATTIVITA DI COMPETENZA DI ALTRE CATEGORIE - EQUIVALENZA ALLA MANCANZA DI ISCRIZIONE.*
Il difetto di iscrizione nell'albo determina la nullita assoluta del rapporto costituitosi tra professionista e cliente, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. in relazione all'art. 2229 dello stesso codice, ed il contratto non genera alcun effetto (sicche il professionista non ha Azione per il pagamento del compenso, com'e espressamente stabilito dall'art. 2231 cod. civ.) il che vale non soltanto quando si tratti di attivita da soggetto non iscritto all'albo, bensi anche quando il professionista, pur essendo iscritto in un determinato albo, esplichi mansioni non comprese nell'ambito dell'attivita propria degli appartenenti alla sua categoria e di Competenza esclusiva di altre categorie professionali, mansioni per il cui Esercizio e richiesta l'iscrizione nel relativo albo. Cio in quanto i limiti delle attivita consentite alle varie categorie professionali attengono all'ordine pubblico, e la inosservanza di esse viola norme imperative. (Conf. 723-67, massima n. 326768).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)